Non ci sono più scuse. Infatti lo scorso 3 giugno il Ministero delle Politiche agricole ha licenziato il decreto sulla lotta obbligatoria alla cocciniglia tartaruga, il parassita che sta devastando i pini del Lazio. Il decreto è legge ed è registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 21. E prima il Ministero della Salute aveva autorizzato l’uso di alcune sostanze da iniettare nel tronco con la tecnica dell’endoterapia: il Vargas, contenente abamectina, per 120 giorni, dal 1° maggio al 28 agosto, e successivamente il Kestrel, a base di acetamiprid, dal 1° settembre al 29 dicembre 2021.
Se prima si navigava a vista contro la Toumeyella parvicornis, ora è stato fatto un notevole passo avanti, anche perché è stato prescritto l’obbligo di intervenire sia per il pubblico che per il privato. Il decreto, infatti, rende il contrasto obbligatorio con indicazioni piuttosto chiare: ai servizi fitosanitari regionali il compito di circoscrivere e monitorare le aree infestate, ai proprietari dei pini, anche i Comuni, il compito di intervenire.
Per ovviare alla mancanza di personale nei servizi fitosanitari, la Regione sta pensando di istituire una cabina di regia con i soggetti competenti e coinvolti, a cominciare da Italia nostra, e di avviare massicce campagne di informazione ai proprietari dei pini, dunque Comuni, Asl, Ipab, aziende varie e privati.
Vediamo nel dettaglio cosa indica il decreto. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, considerati i danni che l’organismo nocivo Toumeyella parvicornis sta determinando a carico delle piante del genere Pinus nel territorio nazionale e in particolare nelle Regioni Campania e Lazio definisce “le misure fitosanitarie di emergenza da adottare sul territorio della Repubblica italiana ai fini del contrasto dell’organismo nocivo nota come Cocciniglia tartaruga”.
All’art. 3 “Indagini sul territorio nazionale”, incarica i Servizi fitosanitari regionali della competenza a “effettuare indagini annuali, in collaborazione con le strutture operanti sul territorio di competenza, mediante ispezioni visive delle piante ospiti, per accertare la presenza del parassita specificato e, ove necessario, ricorrono al prelievo di campioni per analisi di laboratorio”.
L’art. 4 “Comunicazione di casi sospetti” recita: “È fatto obbligo a chiunque viene a conoscenza della presenza effettiva o sospetta del parassita specificato di dare immediata comunicazione, anche con modalità di tipo telematico, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio”.
L’art. 5 “Istituzione di aree delimitate”, indica che “il Servizio fitosanitario regionale competente, confermata la presenza del parassita specificato, istituisce un’area delimitata, costituita da una zona infestata e dalla relativa ‘zona cuscinetto’, circostante quella infestata, di almeno 5 km di larghezza”.
L’art. 6 “Misure di eradicazione” specifica le possibili misure fitosanitarie ufficiali: a) rimozione di parte della pianta ospite infestata dal parassita specificato o abbattimento e distruzione della stessa in caso di piante irrimediabilmente compromesse e non curabili; b) trattamenti insetticidi, con prodotti fitosanitari autorizzati, che devono tener conto delle diverse fasi fenologiche della pianta e delle fasi vitali del parassita; c) operazioni selvicolturali per rafforzare la resistenza e lo stato di salute delle piante ospiti; d) divieto di movimentazione del materiale di risulta e proveniente dagli abbattimenti o dalle potature; e) monitoraggio della presenza del parassita specificato nell’area delimitata attraverso indagini periodiche dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio. E lo stesso articolo al punto 3 stabilisce che “le misure sono a carico dei soggetti pubblici o privati proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei fondi, che ne sostengono gli oneri economici”.