È stata firmata dal presidente Nicola Zingaretti l’ordinanza della Regione Lazio per le “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ecco l’Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”:
MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE
1. le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento (allegato 1);
2. nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani;
3. i Sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime. informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell’allegato 1 presso gli esercizi commerciali;
4. le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
5. i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15
marzo 2020; quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima
dell’inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie
previste dalla presente disposizione;
6. quanto alle procedure concorsuali, deve essere garantita in tutte le fasi
del concorso una adeguata distanza di sicurezza (la trasmissione droplet).
ULTERIORI MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI CHE HANNO SOGGIORNATO NELLE AREE DELLA CINA OVVERO NEI COMUNI ITALIANI OVE È STATA DIMOSTRATA LA TRASMISSIONE LOCALE DEL VIRUS
7. chiunque abbia fatto ingresso in Italia negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani ove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (allegato 2, l’aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente (allegato 3*) che lo comunica al medico di medicina generale (“MMG”) ovvero pediatra di libera scelta (“PLS”) che assistono il soggetto;
8. in caso di contatto tra il soggetto interessato e Numero Unico dell’Emergenza 112 o tramite il numero verde 800.118.800 attivo a decorrere dal 27 febbraio 2020, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente;
9. L’operatore di Sanità Pubblica e/o il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui ai punti 7) e 8), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a. ricevuta la segnalazione l’operatore di Sanità Pubblica contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno
e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità Pubblica informa dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c. accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario l’operatore di Sanità Pubblica informa inoltre il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS. Ermes 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020);
d. in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
10. L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
a. accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b. informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c. informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).
11. Allo scopo di massimizzare l’efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b. divieto di contatti sociali;
c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
12. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
MONITORAGGIO DELL’ISOLAMENTO
13. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia si procede come al punto 12.
Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.