Il parcheggio selvaggio è una realtà che tutti possono notare per le vie di Fregene e cominciano in questo periodo estivo a fioccare le multe nei confronti di coloro che lasciando l’autovettura sulla carreggiata impedendo il passaggio se non alternato o sul marciapiede o davanti gli scivoli pedonali, infischiandosene delle carrozzine dei bimbi o del passaggio dei disabili, concorrono a rendere “movimentata”, si fa per dire, la villeggiatura dei tanti turisti del litorale. Nel caso delle “opposizioni alle sanzioni amministrative” di questo genere accadeva spesso che i giudici di pace esaminavano i ricorsi in materia di divieto di sosta o altre prescrizioni stradali annullando le sanzioni amministrative se si dimostrava che la segnaletica stradale, fissata ai margini della strada, non riportava, sul retro, gli estremi dell’ordinanza comunale di autorizzazione all’apposizione del cartello e molti automobilisti refrattari al rispetto delle regole se ne sono giovati. Va ricordato che l’art. 77 del Regolamento di attuazione del Codice della strada stabilisce che sul retro dei segnali devono essere indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio dell’azienda che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione, il numero dell’autorizzazione concessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all’azienda per la fabbricazione dei segnali stradali. Per i segnali di prescrizione devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione. Ad aprile di quest’anno un colpo di scena …. giudiziale di evidente importanza. La Cassazione con la sentenza n. 7709 della seconda sezione civile pubblicata il 19 aprile 2016 ha sancito che la contestazione dell’infrazione al Codice della strada è ugualmente valida anche se sulla parte posteriore del segnale stradale manca il richiamo all’ordinanza comunale. Il giudice di legittimità ha precisato che “in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi dell’ordinanza di apposizione non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione. Con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione della condotta da osservare”. Pertanto sarà sempre più difficile sperare nell’annullamento della contravvenzione per questa irregolarità mentre sarebbe sempre preferibile rispettare le prescrizioni dei segnali stradali dando esempio di civiltà e rispetto per il prossimo che va a piedi.

 

Luigi De Valeri

studiolegaledevaleri@gmail.com