La Regione Lazio ha emanato l’ordinanza che regolamenta gli orari di apertura degli esercizi commerciali, stabilendo orari limite per le aperture e le chiusure serali e della domenica. Obbligo per i gestori di contingentare gli accessi della clientela, garantire gli spazi interpersonali e sanificare i luoghi di lavoro. No a lunghi spostamenti per andare a fare acquisti.
Il provvedimento, firmato dal vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, dopo essere stato concertato con gli assessori al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione Paolo Orneli , è motivato dall’attuale emergenza sanitaria ed è finalizzato a tutelare la salute dei lavoratori del settore del commercio (contenendo il periodo i cui si trovano a lavorare a contatto del pubblico) e a garantire la loro mobilità, in seguito ai provvedimenti di limitazione degli orari del Tpl. Il provvedimento, frutto di un tavolo di confronto con le parti sociali, coniuga le tutele dei lavoratori, le esigenze dei cittadini e quelle delle aziende.
L’ordinanza è rivolta a tutti gli esercizi la cui apertura è attualmente autorizzata (ossia quelli elencati nell’allegato 1, del DPCM dell’11 marzo 2020), fatte salve le farmacie e parafarmacie sui cui orari non interviene, e invita anche espressamente i cittadini a effettuare spostamenti motivati dall’acquisto di generi di prima necessità più brevi possibile; no, quindi, a lunghi spostamenti per recarsi a fare spese in esercizi commerciali lontani da casa o dal posto di lavoro.
Questi i nuovi orari di apertura al pubblico previsti dal provvedimento:
- dal lunedì al sabato: apertura alle ore 8.30 e chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 19.00;
- la domenica: chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi commerciali entro le ore 15.00.
Il provvedimento ribadisce, inoltre, che i gestori delle attività commerciali aperte devono garantire l’accesso agli esercizi con modalità contingentate e che comunque permettano di evitare assembramenti, in modo che sia garantita la distanza interpersonale di almeno un metro pena, come sanzione, la sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, gli esercizi dovranno essere chiusi. I gestori dovranno inoltre “garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio”.
L’ordinanza è consultabile sul sito della Regione Lazio regione.lazio.it/coronavirus/ordinanze/ ed è in vigore dal 18 marzo al 5 aprile 2020.
Fonte: Regione Lazio