Nel testo del disegno di legge di conversione del decreto semplificazione, approvato in settimana al Senato, sono state introdotte numerose e importanti novità per il Codice della Strada. A comunicarlo è l’Ufficio Studi dell’ASAPS (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale.
Una delle novità più importanti è quella della possibilità per le amministrazioni comunali di installare autovelox anche nelle strade urbane e di quartiere, come nei piccoli centri. Però sarà compito del Prefetto autorizzare le nuove postazioni, attraverso una analisi degli incidenti avvenuti e sulle loro cause, anche per tutelare i pedoni e gli utenti vulnerabili.
Il pacchetto a tutela dei ciclisti prevede l’introduzione della “strada urbana ciclabile” ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per le biciclette.
E ancora la novità del “doppio senso ciclabile” su strade cittadine dove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, le biciclette potranno circolare anche in senso opposto all’unico senso di tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Nascono le “corsie bici-bus” purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.
Precedenza a favore dei ciclisti. I conducenti degli altri veicoli avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. Inoltre lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli avranno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.
Vengono istituite le “zone scolastiche” nelle città, in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. Qui verrà limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno per disabili.
Pesanti le sanzioni per chi viola i divieti nella “zona scolastica” con sanzione amministrativa da 164 a 664 euro e in caso di reiterazione nel biennio, sospensione della patente da 15 a 30 giorni.
All’articolo 12-bis dedicato a “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata” si legge che il sindaco avrà potere di affidare potere sanzionatorio anche ai dipendenti comunali o alle società (pubbliche o private) che gestiscono le strisce blu. Potranno dunque firmare multe se l’auto mal parcheggiata occupi “uno spazio minimo indispensabile a compiere le manovre necessarie” ma solo “nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento o a pagamento”. Anche i controllori degli autobus avranno il compito di regolare non solo la sosta e la fermata, ma anche la circolazione “sulle corsie e strade dove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea”. Stessa cosa per i “dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani alla pulizia delle strade”. Ma le loro multe sono limitate alle violazioni “connesse all’espletamento delle predette attività”. Se si parcheggia davanti a un cassonetto dell’immondizia la multa non la potrà fare solo il vigile, ma anche il netturbino.
Novità anche per i tempi delle revisioni a causa dell’emergenza da “Covid-19”. I veicoli la cui revisione scadeva entro lo scorso 31 luglio avranno tempo fino al 31 ottobre, mentre viene autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.
Nelle zone a traffico limitato le telecamere potranno sanzionare i divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle ZTL.
Le nuove norme ora andranno all’esame della Camera e, salvo colpi di scena, entro poche settimane saranno legge.