Non è facile districarsi in questi giorni tra decreto nazionale, ordinanze regionali e comunali, il rischio di non capire bene c’è, per tutti. Non basta quindi conoscere le disposizioni stabilite dal decreto del 26 aprile, bisogna andare a vedere poi nel dettaglio le regole stabilite dagli altri enti, a volte in contrasto con le prime. In linea di principio la norma degli enti locali per essere legittima dovrebbe essere più restrittiva rispetto a quella nazionale, ma questo non avviene. Quindi la confusione c’è, chi può negarlo.
Punti fermi
Cerchiamo di fissare allora alcuni principi utili, prima di tutto la spiaggia, nel Comune di Fiumicino resta chiusa per ordinanza del sindaco di sicuro fino al 18 maggio, quindi niente corse, passeggiate, surf, kite, etc. in riva mare. La corsa è invece possibile nelle aree verdi aperte e altrove, anzi addirittura con “spostamento in ambito provinciale” ma nel Lazio solo a partire dal 6 maggio.
La Regione Lazio ha infatti emanato il 2 maggio l’Ordinanza “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” per stabilire i criteri e le misure da adottare dal prossimo 4 maggio, relative a molteplici settori economici e sociali. In alcuni casi ripete il via libera ad attività già consentite, anche se con nuovi distinguo, calzature per bambini e accesso ai rimessaggi o cantieri navali. Ma per altre si tratta di una novità assoluta, come toeletta, allevamento e addestramento degli animali e restauratori.
Precisazioni anche per le attività sportive, dal 6 maggio nel Lazio (non quindi dal 4 maggio come previsto dal Dpcm nazionale) sarà consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale e l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri.
Data che potrà essere anticipata al 5 maggio 2020 se gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
Ecco il testo della nuova ordinanza regionale firmata da Nicola Zingaretti:
Con riferimento alle attività economiche e commerciali, sono consentite le seguenti attività:
-per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all’aria aperta, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili. nell’ambito delle attività di cantieristica navale, la “consegna di magazzino”, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio o comunque finalizzate alla consegna. lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l’obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori:
–la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
–l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
–l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
–l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
-Le attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi e del Centro agroalimentare di Roma osservano le seguenti misure: rilevazione della temperatura agli ingressi; obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione, nonché sanificazione degli ambienti in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).
Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
-l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
-l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
Entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
La presente ordinanza avrà validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.